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9 Settembre 2025Comunicazione e certificazione dell’assenza
In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo giorno d’assenza (fine turno) comunicando il domicilio presso cui si trova se diverso da quello noto all’azienda e inviare entro il secondo giorno dall’inizio dell’assenza il protocollo del certificato medico.
L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda con le stesse modalità previste nel caso di inizio della malattia.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata. In quest’ultimo caso bisogna attivare la procedura disciplinare di cui all’art.7 della L.300/70.
Decorrenza della malattia
Con riferimento al momento in cui l’insorgenza della malattia debba decorrere, con particolare attenzione ai riflessi relativi alla sospensione dell’attività lavorativa due indicazioni che tengono in considerazione la modalità e il contesto in cui avviene il controllo del medico al quale il lavoratore deve necessariamente ricorrere per certificare lo stato di malattia:
- a) in caso di visita ambulatoriale, lo stato di malattia decorre dalla data in cui viene prodotta la certificazione medica, che coincide con la data di inizio della malattia;
- b) in caso di visita domiciliare, invece, la linea di demarcazione è da stabilirsi dal giorno del rilascio del certificato, oppure dal giorno precedente la sussistenza dello stato morboso.
Ricapitolando:
| Modalità visita medica | Decorrenza malattia |
| Visita ambulatoriale | Dalla data in cui viene prodotta la certificazione medica |
| Visita domiciliare | Dal giorno del rilascio del certificato (è ammesso retrocedere al giorno precedente la sussistenza dello stato morboso) |
Vi è da chiarire che qualora la visita medica venga effettuata al termine della giornata lavorativa, la prognosi ricomprende anche la giornata lavorativa.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 24 DPR 882/84, la visita ambulatoriale deve essere eseguita:
- nel corso della stessa giornata, qualora la richiesta pervenga entro le ore 10.00;
- entro le ore 12.00 del giorno successivo, qualora la richiesta pervenga dopo le ore 10.00.
Anche l’INPS si è da tempo pronunciato in merito. Infatti, con la Circ. INPS 15 luglio 1996 n. 147 ha fornito le seguenti indicazioni circa la decorrenza dell’indennità di malattia e che qui proviamo a sintetizzare:
a) l’indennità economica previdenziale viene computata di massima dalla data del rilascio della relativa certificazione. L’Istituto ammette, peraltro, la possibilità di riconoscere, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato morboso anche dal giorno immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione, purché nella stessa risulti compilata la voce “dichiara di essere malato dal…”
b) il criterio, valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia, è da ricollegare unicamente alla facoltà, da parte del medico, di effettuare la visita medica domiciliare, richiesta dopo le ore 10, il giorno immediatamente successivo. Trattasi, quindi, di fattispecie riservata alla sola casistica della visita domiciliare.
La particolare regola sopra esposta non va applicata quando:
- la data riportata nella voce “dichiara di essere malato dal…”retroagisce di oltre un giorno dalla data del rilascio;
- e/o quando la data apposta sulla certificazione risulti anteriore di un solo giorno rispetto a quella di redazione e trattasi di visita ambulatoriale.
Nelle situazioni sopra rappresentate le giornate anteriori alla data del rilascio, sono da considerare come “non documentate” (e perciò non indennizzabili). Di conseguenza, la decorrenza della validità del certificato – e quindi della malattia indennizzabile – sarà da conteggiare dalla data del rilascio del certificato stesso.
In proposito, l’Istituto evidenzia che il datore di lavoro potrebbe ritenere il lavoratore assente ingiustificato nei giorni per i quali l’INPS non riconosce il trattamento di malattia. Ricordiamo, comunque, che il riconoscimento dell’assenza come ingiustificata deve necessariamente avvenire nel rispetto della procedura prevista dall’art. 7 L. 300/70.
Pertanto:
- in caso di visita ambulatoriale la decorrenza della malattia risulta essere dalla data del rilascio (anche in caso di data inizio malattia antecedente);
- in caso di visita domiciliare la decorrenza della malattia risulta essere dalla data inizio dichiarata solo se antecedente di 1 giorno rispetto alla data di rilascio del certificato o se coincidente con la data stessa.
Quanto sopra vale sia per i certificati di inizio che per quelli di continuazione della malattia o ad altra consequenziale, relativamente ai quali la continuità tra i rispettivi periodi della certificazione risulti interrotta.
In tal caso, fermo restando il non riconoscimento ai fini dell’indennizzabilità delle giornate, il periodo di malattia potrà invece essere ritenuto unico agli altri effetti (carenza, computo del 20° giorno) quando l’eventuale interruzione tra i due periodi coincida con una giornata festiva o sabato e domenica, salvo non risulti altrimenti che si tratta di episodi morbosi a sé stanti (cfr. anche Circ. INPS n. 4377/1981).
Va infine considerato che la differenziazione tra visita ambulatoriale e domiciliare non aveva a suo tempo valore in vigenza dei certificati di malattia cartacei. Difatti, tale distinguo è stato introdotto con l’avvento della certificazione on-line, poiché né l’INPS, né tantomeno il datore di lavoro erano nella materiale possibilità di operare quel tipo di controllo salvo tramite visita di controllo.
Certamente nel tracciato xml che viene scaricato da pec o sito non è presente l’informazione circa il fatto che la visita sia stata effettuata in ambulatorio o a domicilio, ma tale specifica è rinvenibile solo sul documento “cartaceo”. Ma, viste le attuali procedure, l’INPS dispone ora delle informazioni utili per procedere ai necessari controlli.
Da ultimo, evidenziamo che, nell’ipotesi in cui non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica, il dipendente è tenuto ad avvisare il datore di lavoro, a richiedere al medico la certificazione di malattia in forma cartacea ed a trasmetterla entro 2 giorni al datore di lavoro e all’INPS. La trasmissione all’INPS va effettuata preferibilmente con lettera raccomandata A/R e non è necessaria se il dipendente non ha diritto all’indennità di malattia (ad esempio, in edilizia, se è un impiegato o un quadro).
Infatti, nel rispetto degli oneri di comunicazione che gravano sul lavoratore, lo stesso deve comunicare al proprio datore di lavoro lo stato di impossibilità a prestare attività lavorativa, secondo le regole e la tempistica previste dal CCNL applicato in azienda e sulla base di eventuali regolamenti aziendali.
In merito, anche la Cass. 26 luglio 2016 n. 15226 ha chiarito come nel caso in cui non venga rispettato il dovere di comunicazione nei termini previsti dal Contratto collettivo applicato in azienda e non sia trasmesso al datore, “entro due giorni dall’inizio, il certificato medico attestante la malattia o il suo prolungamento, l’assenza del lavoratore deve essere considerata ingiustificata. Ne deriva che nella stessa prospettazione delle parti collettive il concetto di assenza ingiustificata, richiamato a fondamento del licenziamento, non riguarda soltanto la mancanza di ragione giustificativa in senso assoluto, ma anche la mancata rituale comunicazione al datore di lavoro dell’esistenza della malattia o del suo prolungamento, comunicazione che nel caso è pacificamente mancata”.
Estratto da Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.




