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12 Agosto 2025Di seguito un semplice vademecum con le istruzioni operativa sugli adempimenti improrogabili che comunque il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare anche durante la chiusura per ferie dello Studio professionale.
- In caso di assunzione durante la chiusura per ferie dello Studio, il datore di lavoro può utilizzare il modello UniUrg, per adempiere tempestivamente all’obbligo di comunicazione preventiva, da effettuare comunque prima dell’avvio del rapporto di lavoro. Approfondimenti e dettagli sull’utilizzo dello strumento li trovate al seguente link https://www.giurdanellarossitto.it/assunzioni-in-caso-di-urgenza-2/
- In caso di infortunio di un dipendente durante la chiusura dello Studio, il datore di lavoro deve attivarsi immediatamente per denunciare l’infortunio all’INAIL e all’Autorità di Pubblica Sicurezza, laddove la prognosi sia superiore ai 3 giorni. La segnalazione va effettuata entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico iniziale, allegando lo stesso alla comunicazione, che può essere fatta ai sopra citati Enti, via PEC o Raccomandata A/R. Qualora la prognosi sia inferiore a 3 giorni, non vi è obbligo di denuncia, ma se la durata si estende oltre tale termine con un successivo certificato medico e/o di Pronto Soccorso, il termine dei due giorni decorre dal rilascio del successivo certificato. Per eventi gravi, con la morte o con pericolo di vita del lavoratore, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore anche con telegramma sempre all’INAIL e P.S. ATTENZIONE che la mancata tempestiva comunicazione all’INAIL dell’evento infortunio comporta delle sanzioni amministrative da 1.290 a 7.745 euro.




