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8 Agosto 2025Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie retribuite per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa e partecipare alla vita familiare e sociale (art. 36, c. 3, Cost.; art. 2109 c.c.; art. 10 D.Lgs. 66/2003).
La legge disciplina aspetti fondamentali dell’istituto quali, ad esempio, la durata minima e i termini di fruizione delle ferie, mentre il resto della materia (ad esempio il periodo di fruizione e le modalità di godimento) è quasi interamente disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalla prassi aziendale.
Ma cosa succedere se prima o durante le ferie il dipendente si ammala? Vediamo di analizzare le principali casistiche (Fonte Top24 Lavoro de Il Sole 24 ORE).
Malattia insorta prima dell’inizio delle ferie
Qualora la malattia intervenga prima dell’inizio del periodo di ferie, queste ultime vengono automaticamente sospese. Pertanto il datore di lavoro e il dipendente dovranno riprogrammare la fruizione in un momento successivo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’impresa. Il datore di lavoro potrà concedere le ferie immediatamente al termine dell’evento morboso o fissare nuove date, eventualmente concordandole con il dipendente; quest’ultimo, tuttavia, non può decidere autonomamente quando recuperarle.
Questo principio trova fondamento, oltre che nei contratti collettivi, nell’art.2019 co.2 del Codice Civile, secondo cui le ferie sono fissate dal datore di lavoro «tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro». La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il potere datoriale di determinare le ferie è bilanciato dall’obbligo di rispettarne la finalità, che verrebbe compromessa se il lavoratore fosse costretto a fruirne durante un periodo di malattia.
Malattia insorta durante le ferie
Maggiore complessità presenta l’ipotesi in cui la malattia insorga quando le ferie sono già iniziate. In questo caso, la sospensione non è automatica, ma è subordinata all’accertamento che la patologia sia tale da impedire l’effettivo recupero psico-fisico. Tale verifica spetta al medico curante, il quale deve rilasciare la certificazione attestante l’inidoneità della malattia a consentire le finalità proprie delle ferie.
Il datore di lavoro, a fronte della documentazione medica, deve sospendere le ferie, salvo che non dimostri – tramite i previsti controlli sanitari – che la malattia non pregiudica il beneficio di riposo insito nelle ferie. La Cassazione ha specificato che tale accertamento deve basarsi su una valutazione oggettiva della gravità e della natura della malattia.
Dal punto di vista procedurale, il lavoratore è tenuto a:
- comunicare tempestivamente lo stato di malattia al datore di lavoro, rispettando modalità e tempi fissati dal contratto collettivo nazionale o aziendale applicato;
- trasmettere all’Inps il numero di protocollo del certificato medico entro 48 ore dall’inizio dell’assenza (articolo 1 del Dm 18 aprile 2012);
- garantire la reperibilità nelle fasce orarie previste per eventuali controlli sanitari.
Va ricordato che il certificato medico deve essere emesso il giorno stesso dell’insorgenza della patologia in caso di visita ambulatoriale e, in caso di visita domiciliare, può essere rilasciato il giorno successivo. Una certificazione tardiva comporta la decurtazione dell’indennità di malattia per le giornate non coperte, come precisato dall’Inps nelle circolari operative e nel vademecum sulla gestione degli eventi di malattia, disponibile online e periodicamente aggiornato.
Malattia insorta durante le ferie all’estero
Quando la malattia insorge durante un soggiorno all’estero, le regole in tema di comunicazione e certificazione rimangono sostanzialmente le stesse, ma occorre tenere conto delle specificità legate al Paese in cui l’evento si verifica.
- Paesi dell’Unione europea o Stati con convenzioni bilaterali di sicurezza sociale: il certificato medico viene emesso nella lingua locale e il lavoratore non è tenuto a tradurlo. Sarà l’Inps a occuparsi della traduzione e della validazione in virtù delle convenzioni in essere.
- Paesi extra-Ue senza convenzioni: il lavoratore deve provvedere personalmente alla legalizzazione del certificato medico tramite ambasciata o consolato italiani, prima di trasmetterlo all’Inps.
Anche in questi casi, il dipendente è obbligato a comunicare tempestivamente l’evento al datore di lavoro e a rispettare le fasce di reperibilità per eventuali controlli, quando compatibili con la permanenza all’estero. La mancata osservanza di tali adempimenti può comportare la perdita del diritto all’indennità e l’applicazione di sanzioni disciplinari.
Malattia del figlio e sospensione delle ferie
Un’ulteriore ipotesi particolare riguarda la malattia del figlio del lavoratore nel corso del periodo di ferie. Secondo l’articolo 47, comma 4, del Dlgs 151/2001, la sospensione è ammessa solo nel caso di ricovero ospedaliero del minore. Il genitore potrà, in tale circostanza, chiedere l’interruzione del periodo feriale e attivare i congedi per malattia del figlio secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dai contratti collettivi applicabili.




